venerdì 25 gennaio 2013

TARSU - modello per rettifica bolletta


DOMANDA DI 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DOPO LA NOTIFICA DELL’AVVISO 
DI ACCERTAMENTO/RETTIFICA
(Modulistica ufficiale approvata dalla Direzione Regionale con provvedimento n. 14099 del 9 settembre 2004)

All’Ufficio tributi del Comune di Racalmuto
Alla società  ATO Gesa AG2 spa.

Oggetto: Domanda di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n.218/97. 

in carta libera


Contribuente __________________________
codice fiscale _________________________  
p. iva _______________________________
imposta _____________________________
periodo di imposta _____________________
il/la sottoscritto/a _____________________________
in proprio/in qualità di ____________________________

PREMESSO

che in data ______ / ______/________ 
gli è stato notificato l’avviso di accertamento/rettifica
protocollo n. ______________ 
del ______ / ______ / _________ 
non preceduto dall’invito a comparire previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 218/97

CHIEDE

l’accertamento con adesione in relazione al predetto avviso di accertamento/rettifica ai fini della
sua eventuale definizione in contraddittorio, entro il termine dei 90 gg. previsti dalla legge, al fine di non pregiudicare il diritto del contribuente ad impugnare l’atto nelle sedi competenti qualora non si arrivi ad una positiva definizione.

Cognome _______________________________ 
Nome __________________________________
Via/piazza _______________________________
Città __________________________________
Recapito telefonico________________________
Cell.__________________________________

*Si allega copia del documento di identità

Racalmuto li
Il/la Richiedente



COMITATO CITTADINO ART. 1
RACALMUTO
Via della Repubblica, 1
(L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al Popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione)


Il Comitato Cittadino Art. 1 in merito alla questione delle bollette TARSU  anno 2006 recapitate ai cittadini di Racalmuto  dopo l’assemblea cittadina organizzata il 18 scorso ha avuto modo di incontrare vari professionisti che si occupano di materia fiscale per individuare la linea di condotta più confacente e funzionale agli interessi dei contribuenti.
Questi ultimi possono optare per le seguenti possibilità entro 60 gg. dalla notifica:

1) Pagare la somma richiesta con l’atto ricevuto.
2) Presentare ricorso,  avverso l’avviso di accertamento alla Commissione tributaria.
3) Presentare istanza di accertamento con adesione.
--Ci sembra che la strada da intraprendere per una migliore tutela dei cittadini sia quella di presentare l’istanza, in carta libera, prevista dalla 3° ipotesi, che ci permette, avvalendoci del
D. Lgs. 218/97 art. 6 comma 2, di richiedere la convocazione dagli uffici competenti per tentare  una definizione in contraddittorio entro  90 gg. dalla presentazione dell’istanza, senza pregiudicare per questo la possibilità di presentare ricorso.
Quindi:
non più l’Utente che chiede di essere ricevuto, ma  l’Ente che convoca per appuntamento l’Utente secondo una data e un orario stabiliti.
Il ritardo nella convocazione non impedisce al contribuente di recarsi sempre entro i 90 gg. presso gli uffici competenti per un’eventuale definizione.
La mancata convocazione da parte dell’Ente accertatore nel caso in cui l’Utente, nel frattempo, abbia prodotto ricorso, pone quest’ultimo in posizione di privilegio al cospetto dell’Organo Giudicante ferme restando le fondate contestazioni.

--Contestualmente  il Comitato sta predisponendo un'altra domanda per chiedere, il riesame dell’atto notificato in autotutela per tutta una serie di motivazioni tra cui  l’innaturale e assurda percentuale di errori, inesattezze e dati non rispondenti a verità presenti negli atti notificati, che costringono i Cittadini a inaccettabili peripezie per tentare di ristabilire quella verità ed esattezza dei dati verso i quali l’Ente accertatore e obbligato sia moralmente che giuridicamente. 

--Riteniamo inoltre, che  un’azione giudiziaria in sede amministrativa per tentare di ottenere in prima istanza la sospensiva e poi l’annullamento del provvedimento di accertamento di che trattasi, sia giusto ed opportuno considerato che la stessa problematica si ripeterà per tutti gli anni a venire compreso quello della TARSU  anno  2012.

Per tanto i Cittadini sono invitati a recarsi presso la sede del Comitato Art. 1, e le organizzazioni sindacali e patronati impegnati a sostenere le legittime istanze dei Cittadini. 
Info 3345360129

Racalmuto  21/01/’13
                                                                                                         Il Presidente
                                                                                                 Giuseppe Guagliano 

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