giovedì 31 gennaio 2013

proposta: ANNULLAMENTO TARSU 2006


COMITATO CITTADINO ART. 1
RACALMUTO
Via della Repubblica, 1

Alla Commissione Straordinaria del Comune di Racalmuto
Al Segretario Generale Racalmuto
Al presidente dell’Ato rifiuti Ag Gesa 2
Al Garante del Contribuente Pizza Marina Palermo
Al sig. Prefetto di Agrigento
All’Assessorato agli Enti Locali
Al Ministraro dell’Interno

PROPOSTA MEDIANTE PETIZIONE POPOLARE
ANNULLAMENTO TARSU 2006

Noi sottoscritti cittadini di Racalmuto secondo quanto previsto dall’Art. 24 dello Statuto Comunale, e dalle leggi vigenti che traggono ispirazione dall’art. 97 della carta Costituzionale;

CHIEDIAMO

Alla Commissione Straordinaria del comune di Racalmuto:
-L’ annullamento, previa sospensione,  delle cartelle di accertamento della TARSU 2006 recapitate  alla cittadinanza.
-Di predisporre, per tanto, i necessari atti amministrativi, avvalendovi dell'istituto della autotutela, introdotto dall'art.68 del d.p.r. 287/1992 -poi abrogato- e attualmente disciplinato dal d.l.564/94 convertito nella legge 656/94 - integrato dalla legge 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97 da cui scaturisce il  potere/dovere di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del contribuente, tutti i propri atti che risultano illegittimi o infondati.
-Di comunicare le necessarie disposizioni al concessionario del servizio ATO rifiuti GESA AG  affinchè tale volontà venga effettivamente posta in essere.

Si chiede inoltre che, ad iniziare dal sito ufficiale dell’Ente, alla presente venga data la necessaria diffusione conoscitiva in favore dei cittadini e analogo trattamento venga riservato alla Vostra     risposta formale prodotta entro i termini di legge.

MOTIVAZIONI:

L’ art. 53 della Costituzione così recita: < Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva> La mancata applicazione sin dal 1995, con palesi responsabilità politiche e dei funzionari incaricati, del regolamento Comunale che disciplina il pagamento del servizio della Tarsu ha comportato un’ingiusta quanto sperequata distribuzione del costo del servizio sulla popolazione facendo venire meno il principio, appunto, del su citato art. 53.
Allo stesso modo oggi l’Ente cercando in qualche modo di rimediare i guasti del passato finisce con l’aggravare ancora di più le ingiustizie caricandosi, per di più, di gravi e ulteriori responsabilità.
In particolare la decisione dell’Ente di inviare, negli ultimi 10 giorni utili dei sei anni disponibili prima della prescrizione, gli avvisi di accertamento  per omessa denuncia  con il risultato che almeno il 40 % dei cittadini potenzialmente soggetti alla tassa, non hanno ricevuto l’avviso di accertamento e nella quasi totalità degli atti recapitati, di aver indicato dati errati o completamente inesistenti, comporta la violazione di una legge Costituzionale e di molte altre contenute nello Statuto del Contribuente, con la conseguente illegittimità e infondatezza dell’atto e grave perdita di credibilità dell’Istituzione.
Il contribuente è portato a pensare che la mancata applicazione del su menzionato regolamento ’95 e il mancato recapito degli avvisi di accertamento a taluni soggetti possa essere motivato dal solito favoritismo e clientelismo a favore di persone vicine agli ambienti del comune, e che la stessa Commissione,  non abbia attenzionato come dovuto questa problematica.
Si chiede inoltre  l'annullamento di tale avviso di accertamento per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge. In particolare del D.Lgs. n. 507/93 e succ. modif., nonché della L. 311/2004, art.1, comma 340. La normativa vigente prevede, a carico del Comune, modalità e tempi procedurali per il gettito ed il costo del servizio, esclusioni, tariffe, agevolazioni, comunicazioni, etc., condizioni e presupposti che, nel caso di specie, difettano in maniera macroscopica. Difatti l'esponente non ha ricevuto alcuna comunicazione preventiva e propedeutica alla pretesa tributaria, che qui si impugna e contesta. Tali parametri non risultano rispettati nelle forme, nei tempi e nelle quantità. 2) Errata predisposizione ed elaborazione dell'avviso. L'atto risulta privo dei requisiti e dei presupposti di legge per la corretta imposizione e riscossione del tributo. Manca la firma dell’operatore postale incaricato della notifica.Non risultano effettuati, da parte dell'Ente impositore, tutti i controlli, compresi quelli anagrafici e di registrazione dei contratti di conduzione degli immobili, manca la planimetria della perimetrazione del sevizio in possesso esclusivo dell’Ente e del Concessionario ed essenziale per poter stabilire la distanza della casa dai cassonetti per il calcolo del tributo dovuto, che la legge ed il regolamento prevedono per la formazione dell'avviso di accertamento. 3) Violazione di norme regolamentari. Il soggetto che ha elaborato l'avviso non ha effettuato riscontri ed incroci, dovuti ed oculati, con i servizi e gli uffici indicati dalle norme e dal regolamento, per la determinazione precisa del tributo. Il tariffario andava rimodulato entro il 31 ottobre degli anni in contestazione sulla base delle modifiche anagrafiche ed immobiliari del territorio, nonché in base alle nuove previsioni di bilancio. 4) Violazione di norme in materia di bilancio e di entrate. Il servizio della RSU è a domanda individuale e va coperto con la TARSU. Ne consegue che il costo del servizio va coperto nelle misure previste in bilancio. Nel procedimento complessivamente azionato dall'Ente, avendo proceduto con gli avvisi di accertamento contestati, si determinerebbe un gettito di gran lunga superiore al costo preventivato, anche in consuntivo. Per tale motivo la pretesa tributaria, contrasta con il D.L. 507/93 art. 61 risultando illegittima e va revocata in via di autotutela al fine di procedere, preventivamente alla nuova formazione degli atti, più rigorosi controlli di azione, con una modificazione del tariffario più vicino alle legittime aspettative dei contribuenti. 5) Nel merito si contestano misurazioni e destinazioni degli immobili nonché i periodi temporali di riferimento, riportati nell'avviso impugnato. * Solamente in via subordinata, poiché l'avviso de quo non risulta preceduto dall'avviso a comparire previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n.218/97, i Cittadini chiedono, ognuno per la propria posizione, l'accertamento con adesione in relazione al predeto avviso di accertamento, al fine di sospendere i termini di impugnativa, come per legge, per una eventuale definizione in contraddittorio. Ma si auspicano, nel contempo, in linea principale, che la Commissione si determini con urgenza per l'annullamento dell'atto in via di autotutela o per una sospensione di ufficio di tutti gli avvisi. Ferme le riserve di legge, sia di impugnativa dell'atto innanzi al Giudice Tributario, sia di convenire l'Ente per ottenere il rimborso di quanto non dovuto per tutti gli anni per il mancato o mal funzionamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani, della mancata erogazione (totale o parziale) dei servizi previsti dal contratto tra cui la mancata attivazione della raccolta differenziata secondo le percentuali previste dalla normativa, dimostrabili con la disponibile testimonianza di migliaia di utenti, oltre interessi e spese.
Il Comitato inoltre, su mandato dei Cittadini,  intende valutare la possibilità di intentare una
Class Action per addivenire ad un risarcimento per danni ambientali, morali ed esistenziali, dovuti oltre che ai disservizi  e alle inadempienze, anche all’atteggiamento vessatorio nei confronti degli utenti da parte dell’Ente e della società Concessionaria.
Si porgono ossequi, in attesa di un cortese ed urgente riscontro per quanto sopra.
Racalmuto 29/01/’13        
                                                                                                   Il presidente del Comitato Art. 1
                                                                                                          

Nessun commento:

Posta un commento