COMITATO CITTADINO ART. 1
RACALMUTO
Via della Repubblica, 1
Alla Commissione Straordinaria del Comune
di Racalmuto
Al Segretario Generale Racalmuto
Al presidente dell’Ato rifiuti Ag Gesa 2
Al Garante del Contribuente Pizza Marina
Palermo
Al sig. Prefetto di Agrigento
All’Assessorato agli Enti Locali
Al Ministraro dell’Interno
PROPOSTA MEDIANTE PETIZIONE POPOLARE
ANNULLAMENTO TARSU 2006
Noi sottoscritti
cittadini di Racalmuto secondo quanto previsto dall’Art. 24 dello Statuto
Comunale, e dalle leggi vigenti che traggono ispirazione dall’art. 97 della
carta Costituzionale;
CHIEDIAMO
Alla Commissione Straordinaria
del comune di Racalmuto:
-L’ annullamento,
previa sospensione, delle cartelle di
accertamento della TARSU 2006 recapitate
alla cittadinanza.
-Di predisporre, per
tanto, i necessari atti amministrativi, avvalendovi dell'istituto della autotutela, introdotto dall'art.68 del
d.p.r. 287/1992 -poi abrogato- e attualmente disciplinato dal d.l.564/94
convertito nella legge 656/94 - integrato dalla legge 28/99- e dal decreto attuativo
del ministero delle finanze n. 37/97 da cui scaturisce il potere/dovere di correggere o annullare, su
propria iniziativa o su richiesta del contribuente, tutti i propri atti che
risultano illegittimi o infondati.
-Di comunicare le necessarie
disposizioni al concessionario del servizio ATO rifiuti GESA AG affinchè tale volontà venga effettivamente
posta in essere.
Si chiede inoltre che, ad iniziare dal sito ufficiale dell’Ente, alla presente
venga data la necessaria diffusione conoscitiva in favore dei cittadini e
analogo trattamento venga riservato alla Vostra risposta formale prodotta entro i termini di
legge.
MOTIVAZIONI:
L’ art. 53 della Costituzione così recita: < Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva>
La mancata applicazione sin dal 1995, con palesi responsabilità politiche e dei
funzionari incaricati, del regolamento Comunale che disciplina il pagamento del
servizio della Tarsu ha comportato un’ingiusta quanto sperequata distribuzione
del costo del servizio sulla popolazione facendo venire meno il principio,
appunto, del su citato art. 53.
Allo stesso modo oggi l’Ente cercando in qualche modo di rimediare i
guasti del passato finisce con l’aggravare ancora di più le ingiustizie caricandosi,
per di più, di gravi e ulteriori responsabilità.
In particolare la decisione dell’Ente di inviare, negli ultimi 10
giorni utili dei sei anni disponibili prima della prescrizione, gli avvisi di
accertamento per omessa denuncia con il risultato che almeno il 40 % dei
cittadini potenzialmente soggetti alla tassa, non hanno ricevuto l’avviso di
accertamento e nella quasi totalità degli atti recapitati, di aver indicato
dati errati o completamente inesistenti, comporta la violazione di una legge
Costituzionale e di molte altre contenute nello Statuto del Contribuente, con
la conseguente illegittimità e infondatezza dell’atto e grave perdita di
credibilità dell’Istituzione.
Il contribuente è portato a pensare che la mancata applicazione del su menzionato
regolamento ’95 e il mancato recapito degli avvisi di accertamento a taluni
soggetti possa essere motivato dal solito favoritismo e clientelismo a favore
di persone vicine agli ambienti del comune, e che la stessa Commissione, non abbia attenzionato come dovuto questa
problematica.
Si chiede inoltre
l'annullamento di tale avviso di accertamento per i seguenti motivi: 1)
Violazione di legge. In particolare del D.Lgs. n. 507/93 e succ. modif., nonché
della L. 311/2004, art.1, comma 340. La normativa vigente prevede, a carico del
Comune, modalità e tempi procedurali per il gettito ed il costo del servizio,
esclusioni, tariffe, agevolazioni, comunicazioni, etc., condizioni e
presupposti che, nel caso di specie, difettano in maniera macroscopica. Difatti
l'esponente non ha ricevuto alcuna comunicazione preventiva e propedeutica alla
pretesa tributaria, che qui si impugna e contesta. Tali
parametri non risultano rispettati nelle forme, nei tempi e nelle quantità. 2)
Errata predisposizione ed elaborazione dell'avviso. L'atto risulta privo dei
requisiti e dei presupposti di legge per la corretta imposizione e riscossione
del tributo. Manca la firma dell’operatore postale incaricato della notifica.Non
risultano effettuati, da parte dell'Ente impositore, tutti i controlli,
compresi quelli anagrafici e di registrazione dei contratti di conduzione degli
immobili, manca la planimetria della perimetrazione del sevizio in possesso
esclusivo dell’Ente e del Concessionario ed essenziale per poter stabilire la
distanza della casa dai cassonetti per il calcolo del tributo dovuto, che la
legge ed il regolamento prevedono per la formazione dell'avviso di
accertamento. 3) Violazione di norme regolamentari. Il soggetto che ha
elaborato l'avviso non ha effettuato riscontri ed incroci, dovuti ed oculati,
con i servizi e gli uffici indicati dalle norme e dal regolamento, per la
determinazione precisa del tributo. Il tariffario andava rimodulato entro il 31
ottobre degli anni in contestazione sulla base delle modifiche anagrafiche ed immobiliari
del territorio, nonché in base alle nuove previsioni di bilancio. 4) Violazione
di norme in materia di bilancio e di entrate. Il servizio della RSU è a domanda
individuale e va coperto con la
TARSU. Ne consegue che il costo del servizio va coperto nelle
misure previste in bilancio. Nel procedimento complessivamente azionato
dall'Ente, avendo proceduto con gli avvisi di accertamento contestati, si
determinerebbe un gettito di gran lunga superiore al costo preventivato, anche
in consuntivo. Per tale motivo la pretesa tributaria, contrasta con il D.L.
507/93 art. 61 risultando illegittima e va revocata in via di autotutela al
fine di procedere, preventivamente alla nuova formazione degli atti, più
rigorosi controlli di azione, con una modificazione del tariffario più vicino
alle legittime aspettative dei contribuenti. 5) Nel merito si contestano
misurazioni e destinazioni degli immobili nonché i periodi temporali di
riferimento, riportati nell'avviso impugnato. * Solamente in via subordinata,
poiché l'avviso de quo non risulta preceduto dall'avviso a comparire previsto
dall'art. 5 del D.Lgs. n.218/97, i Cittadini chiedono, ognuno per la propria
posizione, l'accertamento con adesione in relazione al predeto avviso di
accertamento, al fine di sospendere i termini di impugnativa, come per legge,
per una eventuale definizione in contraddittorio. Ma si auspicano, nel
contempo, in linea principale, che la Commissione si determini con urgenza per
l'annullamento dell'atto in via di autotutela o per una sospensione di ufficio
di tutti gli avvisi. Ferme le riserve di legge, sia di impugnativa dell'atto
innanzi al Giudice Tributario, sia di convenire l'Ente per ottenere il rimborso
di quanto non dovuto per tutti gli anni per il mancato o mal funzionamento
della raccolta dei rifiuti solidi urbani, della mancata erogazione (totale o
parziale) dei servizi previsti dal contratto tra cui la mancata attivazione
della raccolta differenziata secondo le percentuali previste dalla normativa,
dimostrabili con la disponibile testimonianza di migliaia di utenti, oltre
interessi e spese.
Il
Comitato inoltre, su mandato dei Cittadini,
intende valutare la possibilità di intentare una
Class
Action per addivenire ad un risarcimento per danni ambientali, morali ed
esistenziali, dovuti oltre che ai disservizi
e alle inadempienze, anche all’atteggiamento vessatorio nei confronti
degli utenti da parte dell’Ente e della società Concessionaria.
Si
porgono ossequi, in attesa di un cortese ed urgente riscontro per quanto sopra.
Racalmuto 29/01/’13
Il presidente del Comitato Art. 1
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